Con l’entrata in vigore del Decreto Fiscale 2019 l’invio telematico dei corrispettivi diventa un obbligo per tutti i centri estetici e parrucchieri.

Chi non riesce a dotarsi in tempo di registratore di cassa telematico, non sarà sottoposto a sanzioni nel primo semestre di introduzione dell’obbligo, purché continui a emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi giornalieri e trasmetterli telematicamente al Fisco utilizzando servizi alternativi, previsti dal provvedimento del 4 luglio 2019.

Infatti, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo è prevista una certa tolleranza, con una moratoria delle sanzioni. In proposito, nel caso di trasmissione telematica  dei dati sui corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva, non si applicheranno al contribuente le sanzioni previste dall’art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015.

Dunque, fino al 30 giugno 2020 sarà in vigore un periodo transitorio di sospensione delle sanzioni, pur essendo vigente l’obbligo. Sanzioni che, tuttavia, si applicheranno in caso di invio telematico dei dati sui corrispettivi oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Agenzia delle Entrate – Provvedimento 04 luglio 2019, n. 236086

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019.
In particolare, la trasmissione è effettuata mediante i servizi on-line messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 luglio 2019 all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:
a) servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 236086/2019;
b) servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.
In alternativa, la trasmissione può essere effettuata mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
L’invio dei dati può essere effettuato direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario. In quest’ultimo caso, l’intermediario incaricato deve rilasciare al contribuente l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, nonché copia della comunicazione trasmessa e della relativa ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Aggiornamenti durante il CODIV-19

Il decreto Rilancio interviene sul fronte sanzionatorio, prorogando la moratoria delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n. 127/2015, sicché – fino al 1° gennaio 2021 – non saranno punibili le violazioni commesse dagli operatori che non siano in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, del registratore telematico, ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei corrispettivi.

QUANDO?

Dal 1 Luglio 2019 per le attività che superano i €400.000 di fatturato, per tutti gli altri dal 01 Gennaio 2020.

CHI E’ COINVOLTO?

Centri Estetici, Parrucchieri, commercianti, artigiani.

COME FUNZIONA?

E’ necessario dotarsi di un Registratore Fiscale Telematico (RT), che oltre ad emettere gli scontrini (ora denominati “documenti commerciali)”, trasmette i corrispettivi all’agenzia delle Entrate in formato elettronico a fine serata dopo la chiusura fiscale. (il registratore di cassa deve essere connesso ad internet).

VANTAGGI

  • Esonero dall’obbligo di effettuare la compilazione del registro dei corrispettivi.
  • Verifica Fiscale Obbligatoria estesa a ogni 2 anni, anziché ogni anno da parte di un tecnico abilitato dall’agenzia delle entrate, con un risparmio sui costi di gestione.

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